Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 agosto 2003, n. 31.
Reca modifiche alla L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
Omissis.
(1) La dotazione del fondo per investimenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, stabilita per l'anno finanziario 2003 con l'articolo 4 della legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1, è aumentata di 52.526.146,00 euro (Unità previsionale di base - U.P.B. - 26200).
(2) La dotazione del fondo perequativo, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2003 con l'articolo 4 della legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1, è diminuita di 426.146,00 euro (U.P.B. 26100).
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, al fine di diffondere e commercializzare i prodotti tipici locali presso le aree di servizio lungo le principali arterie autostradali ricadenti nel territorio provinciale; i limiti di spesa per la partecipazione al capitale sociale, per una quota massima del 50 per cento del medesimo, saranno stabiliti con successivo provvedimento. 4)
(2) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre un aumento della partecipazione della Provincia al capitale della società SEL SpA, con sede a Bolzano, sino all'importo di 15 milioni di euro, tramite conferimento in natura di propri beni patrimoniale. Alle conseguenti variazioni compensative di bilancio si provvede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. 5)
Vedi l'art. 4, comma 4, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.
(1) Per la contrattazione collettiva nell'anno 2003 per i comparti del personale dell'amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2005 un'ulteriore spesa di 5 milioni di euro.
(1) 6)
(2)(3)(4) 7)
Abrogato dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
Abrogati dall'art. 23 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.
Reca modifiche alla L.P. 21 gennaio 1987, n. 2.
Reca modifiche alla L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.
Reca modifiche alla L.P. 29 giugno 2000, n. 12.
Reca modifiche alla L.P. 18 dicembre 2002, n. 15.
Sostituisce l'art. 5/bis della L.P. 12 giugno 1975, n. 26.
(1) Nell'articolo 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, nell'articolo 8, comma 2, lettera d), e nell'articolo 9, comma 7, della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, nell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nell'articolo 55, comma 5, nell'articolo 71, comma 1, e nell'articolo 107, comma 22, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e ovunque ricorrano nella legislazione provinciale, le espressioni: "soprintendenza provinciale ai beni culturali" e: "soprintendente provinciale ai beni culturali" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "Ripartizione provinciale Beni culturali" e "Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali".
Reca modifiche alla L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.
Integra l'art. 13 della L.P. 14 febbraio 1992, n. 6.
Reca modifiche alla L.P. 25 giugno 1970, n. 16.
Integra l'art. 2/bis della L.P. 6 settembre 1973, n. 61.
Sostituisce l'art. 3, comma 6, della L.P. 11 giugno 1975, n. 27.
Integra l'art. 6 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17.
Reca modifiche alla L.P. 13 agosto 1964, n. 11.
Reca modifiche alla L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
Sostituisce l'art. 15 della L.P. 4 settembre 1976, n. 40.
Reca modifiche alla L.P. 26 ottobre 1993, n. 18.
Reca modifiche alla L.P. 14 dicembre 1998, n. 12.
Reca modifiche alla L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
Sostituisce l'art. 32, comma 12, della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.
Reca modifiche alla L.P. 1 luglio 1993, n. 11.
Sostituisce l'art. 19, comma 2, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8.
Integra l'art. 4 della L.P. 12 gennaio 1983, n. 3.
Reca modifiche alla L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.
Reca modifiche alla L.P. 27 aprile 1995, n. 9.
Sostituisce l'art. 2, comma 4, della L.P. 14 dicembre 1988, n. 57.
Reca modifiche alla L.P. 12 novembre 1992, n. 39.
Reca modifiche alla L.P. 23 aprile 1992, n. 10.
(1) Sono abrogati:
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.