(1) La presente legge detta norme per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico nonché negli spazi e servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, al fine di facilitare la vita di relazione delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
(1) Per barriera architettonica si intende ogni ostacolo che limita o impedisce l'uso autonomo a tutti i cittadini di spazi, edifici, servizi, strutture e, in particolare, ostacola la mobilità delle persone con difficoltà motoria, sensoriale o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.
(2) Per luoghi aperti al pubblico si intendono quelli in cui l'accesso, anche se subordinato a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone senza bisogno di invito o permesso.
(1) Presso la Ripartizione provinciale servizio sociale è istituito il Centro di consulenza e di documentazione sulle barriere architettoniche, il quale:
(1) Le norme in materia di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali e sui piani e programmi urbanistici contrastanti con esse. In ogni caso devono essere rispettate le distanze legali previste dal codice civile.
(1) I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati o alla ristrutturazione di interi edifici, compresi quelli di edilizia agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dall'articolo 7.
(2) La progettazione deve comunque prevedere:
(3) Il conteggio dei livelli include eventuali porticati, compreso il livello dove si trova l'unico accesso alla più alta unità immobiliare. Non vengono conteggiati i livelli dove si trovano esclusivamente locali tecnici.
(4) Nell'assegnazione di eventuali posti macchina di pertinenza degli edifici, va riconosciuto il diritto di precedenza ai condomini in possesso del contrassegno di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, tenendo conto delle specifiche esigenze della persona in situazione di handicap.
(1) Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico nonché quelli dell'edilizia residenziale pubblica sono eseguite in conformità alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 7.
(2) Non sono soggette alle norme della presente legge gli esercizi ricettivi nonché le strutture di ristorazione non raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico o privato.
(3)Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le strutture ricettive ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche. 2)
(4) Le strutture con capacità ricettiva superiore ai limiti di cui al comma 3 e fino ai 25 posti letto sono soggette alle disposizioni della presente legge nella misura del 10 per cento della capacità ricettiva. Queste strutture devono avere tutte le parti e servizi comuni, specificati nel regolamento di esecuzione, accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
(5) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici privati aperti al pubblico, ovvero per gli interventi di altro tipo, limitatamente allo specifico intervento progettato.
(1) Con regolamento di esecuzione sono fissate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e dell'edilizia abitativa agevolata.
(2) Con regolamento di esecuzione sono altresì fissate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità di edifici e spazi pubblici e privati aperti al pubblico e di quelli dell'Istituto per l'Edilizia sociale.
(3) Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 sono derogabili per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche o per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato a soli addetti specializzati.
(1) Nell'ambito del procedimento di approvazione dei progetti relativi alla costruzione o alla ristrutturazione di edifici privati, soggetti ai vincoli in materia di tutela delle cose di interesse artistico e storico e di protezione delle bellezze naturali, va acquisito da parte dell'autorità di tutela competente il parere non vincolante del centro di consulenza e documentazione di cui all'articolo 3.
(2) Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al comma 1, per i quali le autorità competenti alla tutela non rilasciano il nulla osta, la conformità alle norme in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, che vanno approvate dalle stesse autorità previo parere del centro di consulenza e documentazione di cui all´articolo 3.
(1) Le amministrazioni comunali adottano misure atte a garantire a persone portatrici di minorazioni l'individuazione e la realizzazione di percorsi accessibili per una fruizione autonoma dei servizi, degli spazi urbani ed ambientali. Tali percorsi devono presentare caratteristiche che garantiscano, oltre all'autonomia, anche la sicurezza delle persone, mediante accorgimenti che suppliscano alle problematiche legate al fondo stradale, ai dislivelli dei percorsi, agli impianti semaforici, agli arredi urbani, alla segnaletica stradale e a quant'altro impedisca una libera fruizione degli spazi.
(2) Le amministrazioni comunali, la Provincia e gli enti e società da esse dipendenti intervengono affinchè venga assicurata la possibilità di spostamento sul territorio tramite mezzi pubblici di trasporto, garantendo anche a persone portatrici di minorazioni di fruire in modo autonomo e sicuro dei mezzi stessi.
(1) Sulle strade in territori vincolati il transito dei veicoli a motore che trasportano persone in situazione di handicap è disciplinato dalla legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, e successive modifiche.
(1) La Provincia, gli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata nonché le aziende e gli enti da essa dipendenti, i comuni, le comunità comprensoriali, le aziende dei servizi sociali, l’Azienda sanitaria e l’Istituto provinciale per l’edilizia sociale adottano un piano di intervento finalizzato alla rimozione delle barriere architettoniche negli edifici destinati allo svolgimento della loro attività entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione. Le opere ivi previste sono eseguite in base alle prescrizioni dettate dal regolamento di esecuzione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7.
(2) Sono esclusi dal piano di intervento gli edifici che all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7 risultano conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503. 3)
(1) Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e di cui al decreto del ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
(1) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali in materia, è disposta la demolizione delle opere realizzate in difformità alle prescrizioni tecniche in materia di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche e la restituzione in pristino in conformità al progetto approvato.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.