(1) Per barriera architettonica si intende ogni ostacolo che limita o impedisce l'uso autonomo a tutti i cittadini di spazi, edifici, servizi, strutture e, in particolare, ostacola la mobilità delle persone con difficoltà motoria, sensoriale o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.
(2) Per luoghi aperti al pubblico si intendono quelli in cui l'accesso, anche se subordinato a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone senza bisogno di invito o permesso.