(1) Il Consiglio di amministrazione è composto da sei membri, dei quali uno designato dal Ministero della sanità, due dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia, uno dalla Provincia autonoma di Bolzano ed uno dalla Provincia autonoma di Trento, scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità.
(2) Il Consiglio di amministrazione è nominato dalla Regione del Veneto; a tal fine le Regioni e le Province autonome provvedono alle designazioni di cui al comma 1 entro 60 giorni dalla ricezione di apposita richiesta inoltrata dalla Regione del Veneto; in sede di prima applicazione del presente accordo la Regione del Veneto inoltra la predetta richiesta di designazione agli enti cogerenti successivamente all'entrata in vigore dell'ultima legge delle Regioni o delle Province autonome di approvazione dell'accordo.
(3) Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:
- a) i membri dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome;
- b) coloro che hanno rapporti commerciali e comunque di utenza con l' Istituto;
- c) coloro che abbiano lite pendente con l' Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- d) coloro per i quali le rispettive disposizioni regionali e provinciali vietano di assumere la carica di amministratore presso enti dipendenti delle Regioni e delle Province autonome.
(4) I membri del Consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di:
- a) scioglimento del Consiglio;
- b) dimissioni volontarie;
- c) incompatibilità sopravvenuta ai sensi del comma 3;
- d) condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
- e) assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.
(5) Il Presidente del Consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 4, informa senza ritardo il Presidente della Giunta regionale o provinciale competente. Quest'ultimo contesta la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) ed e) all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale o provinciale competente decide definitivamente.
(6) In caso di cessazione anticipata di un componente, la Regione del Veneto mette in atto le procedure per la sostituzione secondo le modalità previste dai commi 1 e 2; i nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
(7) Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.
(8) Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di norma ogni bimestre ed ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti.
(9) Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti. Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore generale con voto consultivo, nonché il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo che svolge funzioni di segretario. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente.
(10) La misura delle indennità spettanti al Presidente, al Vicepresidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione è stabilita dalla Giunta della Regione del Veneto nella misura massima del 40 per cento dell'indennità prevista per i consiglieri della Regione del Veneto, differenziandola in relazione alle funzioni ricoperte.