Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) La spesa a carico della Provincia autonoma di Bolzano per gli interventi finanziari previsti dall'articolo 2, comma 2, viene stabilita con la legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.