(1) È istituito un registro dei produttori che intendono contrassegnare i loro prodotti come “non OGM”.
(2) Tale registro è gestito dall’Agenzia provinciale per l’Ambiente.
(3) Ai fini della registrazione, i produttori devono inviare una comunicazione scritta all’Agenzia provinciale per l’Ambiente, allegando l’elenco della categoria di alimenti contrassegnati come “non OGM”. Eventuali modifiche nell’elenco devono essere tempestivamente comunicate.
(4) I servizi veterinari e i servizi di igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno diritto di accedere in ogni momento ai dati contenuti nel registro, per finalità di programmazione e di esecuzione dei controlli ufficiali previsti dalle leggi vigenti in materia. 6)