(1) La Provincia, nell’intento di promuovere la diffusione di misure che favoriscano la conciliabilità di famiglia e lavoro, può concedere alle imprese, alle loro associazioni, nonché ad enti pubblici e privati operanti in provincia di Bolzano, contributi per spese inerenti alla gestione di servizi di microstruttura e diurni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1/bis, messi a disposizione delle proprie collaboratrici e dei propri collaboratori direttamente all’interno dei luoghi di lavoro, o mediante l’acquisto di posti-bambino presso analoghi servizi già esistenti.
(2) La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, fermo restando che le imprese e le loro associazioni, nonché gli enti pubblici e privati beneficiari del contributo possono far partecipare ai costi le famiglie utenti dei servizi nella misura massima del 35 per cento del costo complessivo.
(3) Per la gestione delle microstrutture e dei servizi diurni aziendali di cui al comma 1, le imprese, le loro associazioni o gli enti pubblici e privati interessati ad attivare tali servizi per i propri collaboratori e collaboratrici stipulano apposite convenzioni con gli enti senza fini di lucro operanti nel settore dei servizi all’infanzia.
(4) Le microstrutture aziendali per bambini e bambine di età compresa tra tre mesi e tre anni devono rispettare le caratteristiche strutturali e di funzionamento determinate con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 1/bis, comma 4.
(5) Con regolamento di esecuzione sono determinate le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi diurni aziendali. 7)