(1) In territori sottoposti a vincolo idrogeologico-forestale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103, comma 11, della legge provinciale ’Territorio e paesaggio’, e dall’articolo 6, comma 3, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente autorizza l'esecuzione dei lavori di movimento di terreno. L’autorizzazione può contenere prescrizioni vincolanti sulle modalità di esecuzione dei lavori. 8)
(2) Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.9)
(3) La Giunta provinciale determina, anche ai sensi degli articoli 66 e 71 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, gli interventi di modesta entità e di lieve impatto idrogeologico-forestale non soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1. 10)
(4) Chiunque effettua lavori non autorizzati ai sensi del comma 1 e del relativo regolamento di esecuzione, ovvero non osserva le prescrizioni impartite dall'autorità forestale ai sensi della stessa normativa, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2 per ogni metro cubo, o sua frazione, di materiale movimentato, con un minimo in ogni caso di Euro 62.11)
(5) Qualora si tratti di lavori di spianamento, l'autore della violazione soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1 per ogni metro quadrato, o sua frazione, sistemato o smosso, con un minimo in ogni caso di Euro 62.11)
(6) Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si tiene conto della media fra i metri cubi di materiale di scavo e di deposito complessivamente movimentati, qualora detto materiale venga depositato entro la zona di scavo e, comunque, nel raggio di cinquanta metri dal luogo dei lavori.
(7) Qualora lo scavo e/o il deposito avvengano su terreni autorizzati a tal fine dalla normativa vigente in materia o non soggetti a vincolo, per l'attività autorizzata non si applicano le sanzioni previste dal presente articolo.
(8) Chiunque non esegue i prescritti lavori di rinverdimento, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1 per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie non rinverdita, con un minimo in ogni caso di Euro 62.11)
(9) 12)