(1) Ai fini del coordinamento previsto agli articoli 1 e 2, gli uffici degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale operanti in provincia di Bolzano e gli altri uffici degli enti compresi nel Sistema statistico provinciale concordano con l'ASTAT le modalità di esecuzione dei progetti di rilevazione statistica per le rilevazioni statistiche da loro disposte.
(2) Le strutture organizzative dell'amministrazione provinciale e gli enti pubblici istituiti con legge provinciale si avvalgono esclusivamente dell'Istituto provinciale di statistica per la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di rilevazioni e studi di carattere statistico, salvo diversa intesa, che va comunque definita con l'Istituto stesso.
(3) Ai fini del coordinamento previsto nei commi precedenti, per ambiti di particolare rilevanza potranno essere concordate con gli uffici degli enti ed istituti coinvolti, con regolamento di esecuzione e su proposta del Comitato di indirizzo e coordinamento, le modalità d'intesa, le competenze e le risorse necessarie.