(1) Allo scopo di ridurre le spese dei comuni e delle comunità comprensoriali per l’elaborazione dei dati e per i servizi amministrativi e di consulenza a gestione centralizzata vengono concessi ai comuni, al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano o al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano per il Bacino Imbrifero Montano dell’Adige contributi che verranno fissati annualmente dal Comitato per gli accordi finanziari di cui alla presente legge. 84)
(2) Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa è una società costituita per svolgere, in forma di cooperazione fra enti pubblici, una specifica missione di pubblico interesse, necessaria per perseguire e realizzare le finalità istituzionali dei comuni ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e delle comunità comprensoriali ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Tale missione consiste fra l’altro anche nella gestione di funzioni e servizi, in attività di controllo, di revisione, di formazione, di elaborazione stipendi e di dati, anche in forma elettronica, per garantire il migliore svolgimento della funzione amministrativa secondo criteri di efficacia ed efficienza, anche ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; il tutto si realizza nel Consorzio in forma centralizzata. Esborsi da parte dei comuni e delle comunità comprensoriali consorziati devono essere parametrati alle spese effettivamente sostenute, tenendo conto delle prestazioni in concreto richieste.
(3) Il Comitato per gli accordi finanziari può destinare annualmente al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano oppure al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige finanziamenti dal fondo per la finanza locale per l'acquisto o la costruzione di immobili e per altri investimenti.
(4) I contributi concessi in base al comma 1 nonché i finanziamenti di cui al comma 3 vengono erogati in una o più soluzioni su richiesta scritta del beneficiario in base al rispettivo fabbisogno di cassa. Il beneficiario è tenuto a evidenziare nel proprio bilancio il relativo utilizzo.
(5) Per gli scopi di cui al comma 1 e per promuovere lo svolgimento di acquisti in forma congiunta, alle società cooperative d’acquisto, alle quali si sono associati Comuni, Comunità comprensoriali e altri enti pubblici, possono essere concessi, mediante accordo sulla finanza locale, contributi per l’acquisto di programmi informatici gestiti centralmente e per servizi amministrativi a gestione centralizzata ad essi connessi.
(6) Il 50 per cento dei finanziamenti vengono erogati su richiesta scritta del beneficiario; il restante importo dietro documentazione dei costi amministrativi e d’acquisto. 85)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.