Pubblicata nel B.U. 23 giugno 1992, n. 26.
(1) Nella convenzione di cui al precedente articolo 1 e sulla base del progetto elaborato dalla SNAM, viene stabilito l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione dello stesso.
(2) Gli importi dovuti per il risarcimento dei danni e per le indennità di costituzione delle servitù, da stabilirsi in conformità alle vigenti disposizioni di legge provinciali, vengono liquidati con deliberazione della Giunta provinciale, sulla base di idonea documentazione e su conforme parere dell'ufficio estimo della Provincia.