Pubblicata nel B.U. 23 giugno 1992, n. 26.
(1) La Giunta provinciale, sulla base di apposita convenzione, è autorizzata ad assegnare alla società nazionale approvvigionamento metano S.p.A., di seguito denominata SNAM, un contributo a fondo perduto per la realizzazione del metanodotto principale, secondo il tracciato da definirsi nella convenzione stessa, nonché a corrispondere alla SNAM gli importi erogati per il risarcimento dei danni connessi alla costituzione del metanodotto e le indennità per la costituzione della servitù necessarie alla realizzazione dei relativi impianti.