Pubblicata nel B.U. 21 agosto 1990, n. 38.
(1) Con deliberazione della Giunta provinciale può derogarsi dal numero minimo delle classi contemplato dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, comma 1, purché ne sussista la convenienza economica o per ragioni di funzionalità.