Pubblicata nel B.U. 21 agosto 1990, n. 38.
(1) Il materiale bibliografico ed eventualmente il materiale e le attrezzature audiovisive esistenti presso le scuole interessate all'atto dell'istituzione di una biblioteca interscolastica, vengono messi a disposizioni di quest'ultima sulla base di appositi elenchi descrittivi e registrati nell'inventario della biblioteca stessa.
(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli istituti dotati di personalità giuridica, i quali conservano in ogni caso la proprietà del materiale messo a disposizione della biblioteca interscolastica.