(1) L'utilizzazione delle somme trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto- legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1988, n. 92, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto- legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65, modificato dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto- legge n. 22/1988, è disciplinata dalla presente legge.
(2) In caso di mancato rifinanziamento da parte dello Stato degli interventi previsti dalle disposizioni legislative indicate nel comma precedente, la Provincia Autonoma di Bolzano può assumere a proprio carico, in tutto o in parte, gli oneri per l'ammortamento dei mutui assunti per le finalità della presente legge dai comuni o loro consorzi con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito o enti. 2)