(1) La Cassa Depositi e Prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati a concedere mutui ventennali o decennali a totale carico della Provincia autonoma di Bolzano ai comuni e loro consorzi per la costruzione, la ristrutturazione, nonché l'ampliamento di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse, e l'acquisizione delle relative aree o immobili. Per l'ammortamento dei mutui verranno iscritti nello stato di previsione della spesa capitoli distinti per mutui ventennali e decennali. 3)
(2) Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati secondo programmi approvati annualmente dalla Giunta provinciale e da inviarsi alla Cassa Depositi e Prestiti.