(1) Divenute esecutive le concessioni dei mutui ai singoli comuni o consorzi tra comuni, la Cassa Depositi e Prestiti invia alla Giunta provinciale copia autenticata dell'atto di concessione definitiva e del relativo piano di ammortamento.
(2) Le rate di ammortamento vengono versate dalla Provincia, per conto dei comuni o loro consorzi, alla Cassa Depositi e Prestiti in due semestralità scadenti rispettivamente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con inizio dal semestre in cui è dovuta la prima rata di ammortamento del mutuo,
(3) Per tutti i mutui assunti da parte dei comuni la Giunta provinciale corrisponde direttamente ai comuni, per la durata massima di anni 20, un importo rateale annuo costante, il quale non può superare la rata di ammortamento dei mutui di eguale ammontare assunti presso la Cassa Depositi e Prestiti. Questa normativa riguarda tutti i mutui assunti dopo il 1° gennaio 2007. 5)