(1) Con l'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, la Giunta provinciale si assume la garanzia principale nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti e l'impegno di corrispondere per conto dei comuni o loro consorzi ammessi al programma le rate di ammortamento dei mutui per l'intera durata del loro ammortamento.
(2) Entro 90 giorni dalla data di notificazione dell'ammissione al programma i comuni o loro consorzi inviano alla Cassa Depositi e Prestiti la documentazione prevista per l'accesso ai mutui, previa approvazione del progetto esecutivo.
(3) La Cassa Depositi e Prestiti comunica alla Provincia, entro 4 mesi dalla notifica del programma approvato, i comuni o loro consorzi che, pur essendo ammessi al programma, hanno omesso di presentare la documentazione rispettivamente che non sono in possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai mutui.
(4) La Giunta provinciale revoca la garanzia e l'impegno di cui al comma 1 nei confronti dei comuni o loro consorzi inadempienti o non ammissibili ai mutui ed assume la garanzia e l'impegno di corrispondere le rate di ammortamento per un importo pari alle somme recuperate a favore di quei comuni o consorzi tra comuni che seguono nel programma e che non erano stati ammessi ai benefici per esaurimento dei mezzi. Anche per i soggeti ammessi in via sostitutiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.