(1) La composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno alla Provincia e agli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale in cui l'ente esplica la propria attività.
(2) Sono fatte salve le vigenti norme provinciali disciplinanti la composizione degli organi collegiali di cui al primo comma, che sono costituiti in modo distinto per ciascun gruppo linguistico.
(3) Alla nomina o elezione dei nuovi componenti, ai sensi del comma 4, si deve procedere entro 3 mesi dalla data in cui i componenti sostituendi siano decaduti per qualsiasi causa dalla carica o abbiano dato le dimissioni. In difetto, l'organo non può validamente deliberare.
(4) Le rappresentanze in seno agli organi collegiali di cui al comma 1, vanno assegnate ai tre gruppi linguistici in base ai quozienti interi o al maggior resto conseguiti da ciascuno di essi in relazione alla loro consistenza. A parità di resto viene preferito il gruppo linguistico con il minor numero di rappresentanti conseguiti; in caso di ulteriore parità, decide la sorte.
(5) In deroga al comma 4, il gruppo linguistico di maggiore consistenza può ridurre la propria rappresentanza in favore del gruppo ladino che, in ragione della propria consistenza, sarebbe altrimenti escluso dalla rappresentanza nell’organo collegiale. Resta fermo l’obbligo della puntuale assegnazione delle rappresentanze secondo la consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per aree di intervento o per categorie di organi collegiali, come definite dalla Giunta provinciale. 2)