(1) Per adeguare l'efficienza del servizio di soccorso dell'Alto Adige alle esigenze di un moderno sistema di pronto intervento, viene istituito il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze.
(1) I compiti del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze sono:
(2) Per l'attuazione del servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze la Giunta provinciale emana le relative direttive.
(1) La Provincia può gestire in proprio i compiti del servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze, può istituire il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze congiuntamente con gli organi statali sulla base di una convenzione oppure delegare i compiti del predetto servizio ad un consorzio di organizzazioni di pronto soccorso che intendono affiliarsi ovvero ad un raggruppamento in comunità di lavoro delle organizzazioni medesime, ad una impresa privata o ad una Azienda speciale Unità sanitaria locale.3)
(2) In caso di avvenuta delega del servizio ai sensi del comma 1 all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, quest’ultima, per garantire l’ottimale offerta di pronto intervento in alta montagna, può affidare il servizio di elisoccorso a un ente o a un’associazione che dispongano di una base di elisoccorso sita in provincia di Bolzano, rispondente ai requisiti prescritti dall’Ente nazionale aviazione civile (ENAC). Tale affidamento è in ogni caso limitato ai periodi di maggiore afflusso turistico individuati dalla Giunta provinciale. 4)
(1) Gli interventi a mezzo di eliambulanza effettuati dalle organizzazioni contemplate nell'articolo 3 sono a carico del Servizio sanitario provinciale, nella misura stabilita nei successivi commi.5)
(2) La Giunta provinciale determina di anno in anno la tariffa onnicomprensiva per minuto di volo, tenuto conto delle spese di gestione e di ammortamento.5)
(3)6)
(4) In caso di richieste non motivate di eliambulanze, che vengono effettuate senza l'assenso del trasportato, così come in casi di responsabilità di terzi, l'Amministrazione provinciale si assume le spese di trasporto riservandosi la facoltà di rivalsa.
(5) Le spese per voli di trasferimento nei casi in cui sussista pericolo per la vita sono a carico dell'Amministrazione provinciale, se richiesti dal medico ospedaliero curante.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.