Pubblicata nel B.U. 16 dicembre 1986, n. 56.
Abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera c), della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi l'art. 3 del D.P.G.P. 30 novembre 2000, n. 46, così modificato dall'art. 2 del D.P.P. 26 marzo 2008, n. 11.
Art. 3
(1) È soppressa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la commissione per la tenuta dell'albo professionale dei giardinieri come disciplinata, quanto a composizione e funzioni, dalla legge provinciale 4 dicembre 1986, n. 31.
(2) Le funzioni della commissione di cui al comma 1 del presente articolo sono attribuite al direttore dell'Ufficio Frutti- viticoltura (31.2.)