Pubblicata nel B.U. 16 dicembre 1986, n. 56.
(1) Presso l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste è istituito un albo professionale per giardinieri.
(2) In tale albo professionale sono iscritti, su domanda, le persone aventi i seguenti presupposti:
(3) A condizione che l'interessato superi l'esame di abilitazione di cui alla lettera a) del presente articolo possono essere iscritti all'albo professionale anche i giardinieri che hanno compiuto l'apprendistato e frequentato la scuola professionale al di fuori della Provincia o all'estero.
(4) L'attività professionale di cui alla lettera b) del presente articolo può essere assolta anche al di fuori della provincia o all'estero.
(5) Per quanto riguarda l'addestramento degli apprendisti, i diritti e doveri degli stessi e del maestro, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.