vedi regolamento di esecuzione: D.P.P. n. 30/2006
Pubblicata nel B.U. 29 aprile 1986, n. 18.
(1) Al fine di disporre del necessario supporto conoscitivo per tutte le attività connesse con i problemi del lavoro e dell'occupazione è istituito presso l'Ufficio mercato del lavoro l' "Osservatorio del mercato del lavoro" che svolge le seguenti attività:
Il coordinamento dell'attività dell'osservatorio provinciale con quella dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è garantito e regolato dalla convenzione tra la Provincia autonoma di Bolzano ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della stessa legge. 2)
(2) L'Osservatorio del mercato del lavoro concorre a predisporre le informazioni necessarie per la programmazione degli interventi provinciali che interessano l'occupazione, collabora con la commissione provinciale per l'impiego per la definizione degli interventi diretti ad assicurare la mobilità della manodopera ed a prospettare nuove forme di lavoro e di occupazione, nonché imposta iniziative, anche sperimentali, per contribuire a qualificare gli interventi di competenza provinciale in tema di occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile, nonché quella delle forze-lavoro di difficile collocamento.
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 37 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.
(1) Per i fini di cui all'articolo precedente l'Osservatorio del mercato del lavoro si avvale della collaborazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, degli organi scolastici, dell'Ufficio statistica e studi (ASTAT), della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli enti pubblici, nonché promuove e ricerca la collaborazione con le imprese, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei lavoratori autonomi.
(2) Restano ferme le funzioni dell'Ufficio statistica e studi ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, e della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23.
(1) Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, l'Osservatorio può avvalersi, per ricerche ed analisi specifiche, della collaborazione di università italiane o straniere, di altri qualificati istituti o enti scientifici, nonché di esperti di elevata capacità professionale nel campo della formazione professionale e del mercato del lavoro, stipulando convenzioni o conferendo incarichi, previa valutazione della loro affidabilità.
(1)Tutti i datori di lavoro devono comunicare alla Provincia autonoma di Bolzano entro dieci giorni gli inizi, le cessazioni dei rapporti di lavoro, nonché le trasformazioni di cui all'articolo 4/bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, degli stessi. Le comunicazioni sono inoltrate secondo le modalità previste dalla legislazione statale in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro subordinato. 3)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
(1) Tutti i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali e i liberi professionisti devono comunicare alla Provincia autonoma di Bolzano l'inizio e la cessazione della loro attività professionale.
(2) L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 è esteso anche a soci che conferiscono prestazioni lavorative nell'impresa, nonché ai familiari che collaborano nell'impresa. In tali casi l'obbligo di comunicazione grava sul legale rappresentante dell'impresa.
(3) L'obbligo di comunicazione ai sensi dei commi 1 e 2 viene a cadere nel caso in cui già altri enti previsti dalla legge dispongano degli stessi dati, così come per i collaboratori ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche.
(4) Chi non adempie all'obbligo di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di dieci giorni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 150,00 euro per ogni persona cui l'inadempienza si riferisce. 4)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
(1) Le comunicazioni di cui agli articoli 4 e 4/bis sono inoltrate in via elettronica.
(2) Con regolamento di esecuzione sono stabilite la data a decorrere dalla quale nonché le categorie di datori di lavoro per i quali l'utilizzo della comunicazione elettronica di cui al comma 1 è obbligatorio. Con tale regolamento può essere disposta la cessazione dell'obbligo di comunicazione per singole categorie, qualora i relativi dati possano essere acquisiti tramite scambio di dati dalla rete informativa della pubblica amministrazione. 5)
L'art. 4/ter è stato inserito dall'art. 3 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
Abrogati dall'art. 39 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.