Pubblicata nel B.U. 29 aprile 1986, n. 18.
(1) Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, l'Osservatorio può avvalersi, per ricerche ed analisi specifiche, della collaborazione di università italiane o straniere, di altri qualificati istituti o enti scientifici, nonché di esperti di elevata capacità professionale nel campo della formazione professionale e del mercato del lavoro, stipulando convenzioni o conferendo incarichi, previa valutazione della loro affidabilità.