(1) Consorzi o singole imprese non consorziate sono ammessi, su loro domanda, ad un contributo integrativo di quello ordinario previsto all'articolo 14, finalizzato a compensare gli obblighi di servizio pubblico. Il contributo è determinato nella differenza tra costi e ricavi come definiti e valutati nei commi da 2 a 4.
(2) I costi aziendali al netto di quelli relativi ai servizi di area di cui al comma 3 dell'articolo 2 e ai servizi di interesse comune di cui al comma 2 dell'articolo 12, delle quote di ammortamento, degli oneri finanziari, degli oneri straordinari che non hanno determinato variazioni dei contributi erogati negli esercizi precedenti, delle imposte sul reddito e sul patrimonio, sono riconosciuti sulla base di un costo standard, per vettura chilometro o unità di prodotto equivalente, definito con criteri di efficiente gestione delle diverse attività in concessione. Le vetture chilometro o le unità di prodotto equivalenti, comprensive di quelle di trasferimento, devono risultare coerenti con gli orari provinciali approvati ai sensi degli articoli 2 e 4. Se il costo standard risulta superiore al costo effettivo, lo stesso costo standard viene ridotto nella misura necessaria ad assicurare una differenza tra i due costi non superiore all'uno per cento del costo effettivo.
(2/bis) Il comma 2 va interpretato nel senso che le imposte sul reddito e sul patrimonio ivi nominate non comprendono l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che si somma quindi ai costi di cui al comma 3. 53)
(3) Ai costi standard di cui al comma 2 si sommano i costi relativi ai servizi di area di cui al comma 3 dell'articolo 2, i costi relativi ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 12, i costi relativi alle eventuali indennità di bilinguismo, le quote di ammortamento degli investimenti effettuati in base agli interventi previsti al comma 3 dell'articolo 3 al netto delle quote di utilizzo del fondo investimenti, costituito secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 e le quote di ammortamento riconosciuto ai sensi del comma 6 dell'articolo 3. Le quote di utilizzo del fondo investimenti sono determinate in modo da garantire alle aziende contributi integrativi, da riconoscere nei primi esercizi di utilizzo dei cespiti e nei limiti delle quote di ammortamento effettuate, non superiore all'ammontare degli investimenti rimasti a carico dell'azienda.
(3/bis) Il comma 3 va interpretato nel senso che ai costi ivi elencati si sommano anche gli oneri e i costi finanziari comprovatamente sostenuti dall’impresa di trasporto per obblighi di servizio pubblico. 54)
(4) Ai fini di cui al comma 1 si tiene conto dei seguenti ricavi di competenza dell'esercizio:
- ricavi relativi ai prodotti del traffico;
- ricavi relativi ai contributi ordinari di cui all'articolo 14;
- ricavi relativi a contributi e sovvenzioni da parte dello Stato e di altri enti;
- ricavi relativi agli interventi finanziari ed ai rimborsi previsti al comma 3 dell'articolo 2;
- sopravvenienze che hanno determinato l'erogazione di maggiori contributi negli esercizi precedenti.
(5) Il costo standard è determinato per le diverse aziende o consorzi dalla Giunta provinciale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di competenza. La Giunta provinciale può rideterminare, acquisito il parere dell'ufficio provinciale competente, il costo standard quando si siano modificate, per cause non prevedibili, le condizioni di esercizio dei servizi.
(6) La Giunta provinciale determina, sulla base della documentazione predisposta dall'ufficio provinciale competente, il contributo in via definitiva dell'esercizio successivo a quello di competenza.
(7) Le imprese concessionarie devono fornire la documentazione prevista al comma 1, lettera g) dell'articolo 5 avvalendosi anche del servizio di cui al comma 2 dell'articolo 12. In particolare devono trasmettere all'ufficio provinciale competente copia conforme del libro dei cespiti con l'indicazione delle informazioni aggiuntive, stabilite con apposito decreto dell'assessore competente in materia, relative agli accantonamenti e agli utilizzi dei fondi contributi sugli investimenti e alle differenze tra gli utilizzi previsti ai fini contributivi e quelli effettivamente esposti nei bilanci aziendali.
(8) Le imprese concessionarie, fatta eccezione per quelle minori appartenenti a consorzi approvati ai sensi dell'articolo 11, devono inoltre trasmettere i dati consuntivi risultanti dai bilanci aziendali ripartiti tra le diverse attività e per centri di costo secondo modelli stabiliti con decreto dell'assessore provinciale competente.
(9) I contributi erogati a norma della presente legge sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sull'attività produttiva (IRAP) nella misura della loro correlazione a componenti negativi di bilancio considerati ai fini dell'applicazione del presente articolo e non ammessi in deduzione ai fini IRAP.55) 56)