(1) L'amministrazione dei beni di uso civico, appartenenti alle frazioni o ai comuni, è affidata ad un comitato di cinque membri.
(1/bis) Il comitato di cui al comma 1 viene assistito da un segretario. Il compito di detto segretario può essere svolto anche da un membro del comitato stesso.
(2) Le amministrazioni dei beni di uso civico di cui alla presente legge sono dotate di autonomia amministrativa, compresa quella contabile e finanziaria.
(2/bis) Qualora l'amministrazione dei beni di uso civico appartenenti al comune sia affidata alla giunta comunale, questa può essere svolta attraverso il bilancio del comune. La deliberazione concernente l'approvazione del piano di gestione e del rendiconto annuale del comune viene trasmessa, insieme a un estratto dei capitoli riguardanti gli usi civici, alla Giunta provinciale per il relativo controllo.
(3) Su richiesta della maggioranza degli elettori indicati nell'articolo 2, l'amministrazione dei beni di uso civico può essere affidata alla giunta comunale, la quale deve attenersi alle norme della presente legge.
(4) Nel caso in cui finora all'amministrazione dei beni gravati da uso civico abbia provveduto il comune, essa potrà ulteriormente essere affidata alla giunta comunale a meno che la maggioranza degli elettori indicati nell'articolo 2 faccia richiesta di un'amministrazione in proprio.
(4/bis) Se l’amministrazione dei beni di uso civico è affidata alla Giunta comunale, il segretario comunale funge da segretario. Egli roga, se richiesto dal sindaco, anche i contratti nei quali è parte l’amministrazione separata e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse di questo ente. Per quanto riguarda i diritti di rogito da incassare, vale la disciplina applicabile ai contratti del comune, e l’aggiornamento e la formazione professionale così finanziati devono comprendere anche la materia dei diritti sui beni di uso civico. 4)
(4/ter) Se l’amministrazione dei beni di uso civico è affidata alla giunta comunale ai sensi dei commi precedenti, non è previsto il controllo di legittimità della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8. Alle deliberazioni della giunta comunale di cui all’articolo 8, comma 1, si applica l'articolo 8, comma 5. 5)
(5)6)7)