Pubblicata nel B.U. 14 febbraio 1978, n. 9.
(1) Per ottenere i benefici di cui all'articolo 1, all'Assessorato competente dovrà essere inoltrata domanda munita dello stato finale dei lavori eseguiti. 4)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 14 luglio 1982, n. 25.