Pubblicata nel B.U. 14 febbraio 1978, n. 9.
(1) Per l'esecuzione di progetti di elettrificazione rurale ammessi ai benefici previsti dal regolamento n. 17 del 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della C.E.E., nonché quelli previsti dall'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la Giunta provinciale può concedere contributi integrativi in conto capitale fino al 90%, che devono essere commisurati all'importo risultante dalla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta e quella ammessa con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste. 2)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 14 luglio 1982, n. 25.
(1) Per opere o acquisti aggiuntivi ai progetti di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale può concedere gli stessi contributi previsti dall'articolo 1, commisurandoli all'ammontare della spesa ammessa. 3)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 14 luglio 1982, n. 25.
(1) I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi sia sulla maggiore spesa derivante da gara di appalto in aumento per inadeguatezza dei prezzi, sia sulla maggiore spesa derivante dalla revisione dei prezzi per aumenti che si siano verificati nel corso della realizzazione delle opere.
(2) Gli elaborati concernenti la revisione prezzi dovranno essere corredati di un parere tecnico redatto a cura dell'ufficio fonti di energia in collaborazione con l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.
(3) Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta e per l'acquisto di macchinari e attrezzature è sufficiente la presentazione delle copie delle fatture attestanti la spesa effettivamente sostenuta.
(1) Per ottenere i benefici di cui all'articolo 1, all'Assessorato competente dovrà essere inoltrata domanda munita dello stato finale dei lavori eseguiti. 4)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 14 luglio 1982, n. 25.
Abrogati dall'art. 4 della L.P. 14 luglio 1982, n. 25.
Omissis.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.