Pubblicata nel B.U. 13 settembre 1977, n. 46.
(1) Al fine di agevolare la realizzazione, la trasformazione, l'ampliamento e il completamento di impianti sportivi, impianti turistico-sportivi e impianti sportivi scolastici, la Giunta provinciale è autorizzata a:
(2) Il cumulo dei contributi di cui alle lettere b) o c) del presente articolo con altre provvidenze della Provincia è consentito entro il limite massimo della spesa riconosciuta ammissibile. 2)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 8 novembre 1978, n. 63; la lettera b) è stata successivamente modificata dall'art. 4 della L.P. 11 gennaio 1980, n. 2.