Pubblicata nel B.U. 27 aprile 1977, n. 22 - Numero straordinario.
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(8) Gli impiegati addetti al servizio dei trasporti, in quanto incaricati di ricercare ed accertare reati previsti dalle leggi in materia di trasporti, sono considerati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale. Detti impiegati hanno diritto alla libera circolazione su tutte le linee ed impianti di trasporto concessi dalla Provincia.
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.