Pubblicata nel B.U. 29 dicembre 1976, n. 57 - Numero straordinario.
(1) La convenzione da stipularsi con i centri di analisi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, disciplina il rapporto fra i centri stessi e la Provincia ed ha per oggetto la fattispecie prevista dalla legge ed in particolare:
(2) Le spese di rimborso del costo degli esami effettuati dai centri di analisi convenzionati sono poste a carico del bilancio provinciale a norma dell'articolo 3, lettera b), della legge provinciale 28 aprile 1975, numero 21.