(1) Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione la legge regionale 20 marzo 1964, n. 17, e gli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 novembre 1968, n. 41.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.