(1) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, e per la predisposizione di un piano sistematico di indagini dei giacimenti esistenti, l'amministrazione provinciale può inoltre assumere a proprio carico gli oneri relativi all’esecuzione e alla pubblicazione di studi, ricerche, progetti e programmi comunitari, convegni, prove tecniche, analisi, azioni promozionali e pubblicitarie, partecipazioni a fiere e mostre, avvalendosi all'occorrenza dell'opera e della collaborazione di enti, società, centri di ricerca o sperimentali ed esperti operanti nel settore. 8)