(1) Gli introiti di cui all'articolo 1 ed all'articolo 6 della presente legge provinciale e di cui all'articolo 8, comma 7, della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, affluiscono al fondo di sviluppo energetico. Tale fondo è destinato a:
(2) La Giunta provinciale approva programmi annuali di piani di elettrificazione da ammettere a contributo.
(3) La domanda per la concessione del sussidio e del contributo, di cui alle lettere f) e g), indirizzata all'ufficio fonti di energia, deve comprendere una relazione tecnico-economica e un preventivo dettagliato.
(4) La Giunta provinciale nel concedere il sussidio o il contributo di cui alle lettere f) e g) ne determina le condizioni e la misura. Il contributo è corrisposto per metà dell'ammontare come acconto e per metà dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.12)