Allegato NUOVI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ELETTRICHE DISTRIBUTRICI - L.P. 30.08.1972, n. 18, e successive modifiche 1. LIMITI DI INVESTIMENTO
a) Il contributo di allacciamento per utente, il quale viene calcolato ai sensi del D.M. 19.07.1996 e successivi provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, deve essere superiore a Euro 1.700,00.
2. CALCOLO DEL CONTRIBUTO
L'ammontare dei contributi viene stabilito con le seguenti percentuali:80% a tutte le imprese elettriche distributrici per l'esecuzione dell'allacciamento elettrico di malghe e rifugi nel caso non esista una possibilità di approvvigionamento di energia elettrica più economica;
50% a tutte le imprese elettriche distributrici in caso di calamità naturali;
30% a tutte le imprese elettriche distributrici per l'esecuzione di nuovi allacciamenti, rinnovo e rinforzo di impianti di distribuzione di energia elettrica in zone rurali.
30% a tutte le imprese elettriche distributrici per interrare linee a MT e BT aeree esistenti.
I contributi integrativi sulle maggiori spese documentate vengono concessi con le stesse percentuali (articolo 9, comma 7 della L.P. 30.08.1972, n.18). Per nuovi allacciamenti fino a 6 kW e fino ad una distanza di 1,2 km da una cabina di trasformazione esistente o da una centrale elettrica, l'utente deve versare all'impresa distributrice l'importo fisso di Euro 1.700,00. Per ulteriori distanze fino a 1,2 km l'importo verrà aumentato ogni volta di Euro1.700,00. L'importo a carico dell'utente per linee con una nuova potenza di allacciamento maggiore di 6 kW viene calcolato in base ai provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Non sono ammesse a contributo linee ed impianti che servono esclusivamente a trasportare le eccedenze di energia elettrica prodotta nei propri impianti. 3.CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono concessi in base a programmi secondo la seguente graduatoria:1)rinnovo e rinforzo di impianti di distribuzione che non corrispondono più alla richiesta di potenza e che non offrono sufficiente sicurezza di approvvigiona-mento, con precedenza alle zone rurali montane.
2) impianti di approvvigionamento elettrico che non corrispondono alle norme e prescrizioni di sicurezza;
3) nuovi allacciamenti di case;
4) nuovi allacciamenti di malghe e rifugi, nel caso non esista una possibilità di approvvigionamento di energia elettrica più economica;
5) interramento di linee a MT e BT esistenti.
4.PRESCRIZIONI GENERALI
Le domande di contributo devono essere presentate entro il 30 settembre ed hanno validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di un eventuale passaggio di proprietà degli impianti di distribuzione dall'ENEL Distribuzione S.p.A. alla Provincia di Bolzano i contributi già liquidati verranno considerati nella valutazione degli impianti stessi. 5. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
Come previsto nel comma 6 dell'art.9 della L.P. 30 agosto 1972, n. 18 i contributi sono corrisposti in un'unica soluzione dopo l'accertamento di regolare esecuzione da parte dell'ufficio elettrificazione. Per importi di preventivo approvati superiori a Euro 500.000,00 possono tuttavia essere corrisposti fino a ¾ dell'ammontare del contributo concesso, in base a stati di avanzamento dei lavori. L'ultima rata viene corrisposta dopo l'accertamento finale della regolare esecuzione.