Pubblicato nel B.U. 12 dicembre 1989, n. 53.
(1) Alle dirette dipendenze rispettivamente del/della Presidente, di ciascuno dei/ciascuna delle due Vicepresidenti nonché, in forma congiunta, dei tre segretari questori/delle tre segretarie questore può essere posto un segretario particolare/posta una segretaria particolare. Agli incarichi in questione si applica, salvo quanto previsto al comma 2, la disciplina di cui all'articolo 15 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche.
(2) L'incarico di segretario/segretaria particolare dei tre segretari questori/delle tre segretarie questore viene conferito su indicazione nominativa congiunta dei medesimi/ delle medesime e la sua durata corrisponde alla durata in carica dei segretari questori/delle segretarie questore. Nel caso che anche uno solo dei segretari questori/una sola delle segretarie questore cessi, per qualsiasi causa, anticipatamente dalla carica, cessa anche l'incarico del segretario/della segretaria particolare in servizio, a meno che il/la subentrante non acconsenta/i/le subentranti non acconsentano alla permanenza in servizio del segretario/della segretaria particolare. In caso contrario, l'incarico cessa il 30° giorno successivo a quello in cui si è svolta l'elezione suppletiva/si sono svolte le elezioni suppletive. 3)
L'art. 6 è stato sostituito con D.C.P. 23 settembre 2003, n. 7.