Pubblicato nel B.U. 12 dicembre 1989, n. 53.
(1) Il personale proveniente dall'amministrazione dello Stato o da un ente pubblico viene inquadrato, in rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, nel ruolo organico del Consiglio provinciale, conservando la qualifica e l'anzianità di provenienza. Ad esso viene riconosciuto a tutti gli effetti l'intero servizio prestato presso l'ente di provenienza.