(1) Il personale di ruolo dell'Amministrazione provinciale può essere, con il suo consenso, trasferito nella pianta organica generale del personale del Consiglio provinciale. Esso è inquadrato, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento organico del personale del Consiglio provinciale medesimo, nel profilo professionale corrispondente o simile al profilo già attribuito presso l'Amministrazione provinciale. In sede di trasferimento è riconosciuto, a tutti gli effetti, il servizio prestato presso l'Amministrazione medesima o da questa riconosciuto.
(2) Al personale trasferito è comunque assicurato, in sede di inquadramento, un trattamento economico, tra quelli conseguibili per classi e scatti, di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Nella prima ipotesi la frazione di biennio maturata alla data del trasferimento è utile ai fini dell'attribuzione della successiva classe stipendiale o aumento periodico. 4)
PIANTA ORGANICA GENERALE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 5)
qualifica funzionale profilo professionale posti
VIII esperto/esperta - settore legale e legislativo 5
VIII esperto/esperta - settore amministrativo 5
VIII traduttore/traduttrice-interprete 4
VIII traduttore/traduttrice 3
VII analista-sistemista-EDP 1
VI assistente amministrativo/a per le relazioni pubbliche 1
VI assistente amministrativo/a 5
VI esperto/esperta EDP 1
VI contabile 1
VI geometra 1
V operatore/operatrice tecnico/a 2
V operatore/operatrice amministrativo/a e di segreteria 16
IV assistente di segreteria 0
IV autista-coadiutore/coadiutrice dei servizi generali consiliari 1
IV coadiutore/coadiutrice dei servizi generali consiliari 7
II addetto/addetta ai servizi generali consiliari 0
giornalista 1
totale 54