(1) Tutti i provvedimenti concernenti l'instaurazione, la modificazione e l'estinzione del rapporto d'impiego, attribuiti dall'ordinamento del personale dell'Amministrazione provinciale alla Giunta provinciale, sono adottati per il personale del Consiglio dall'Ufficio di presidenza.
(2) Gli altri provvedimenti in materia di personale, emandati alla competenza del Presidente della giunta provinciale, sono emanati, con la forma del decreto, dal Presidente del Consiglio provinciale.
(3) All'Ufficio di presidenza competono, inoltre, le attribuzioni che per il personale dell'Amministrazione provinciale spettano al Consiglio di amministrazione.
(4) Quando l'Ufficio di presidenza si riunisce in funzione di Consiglio di amministrazione, esso è integrato da un rappresentante del personale, liberamente eletto da quest'ultimo a scrutinio segreto, a meno che, per quanto applicabile, non venga istituito ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11 un Consiglio per l'organizzazione ed il personale. L'Ufficio di presidenza è autorizzato ad istituire, se lo ritiene opportuno, con propria deliberazione detto Consiglio nonché a determinarne la composizione e le competenze.