Pubblicato nel B.U. 12 dicembre 1989, n. 53.
(1) In materia di collocamento a riposo il personale femminile del Consiglio provinciale usufruisce dello stesso trattamento del rimanente personale.
(2) L'articolo 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, con successive modifiche ed integrazioni, è da applicarsi per analogia.