Pubblicato nel B.U. 12 dicembre 1989, n. 53.
(1) Al ragioniere-economo del Consiglio provinciale spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, una indennità di rischio, non pensionabile, per maneggio denaro, fino alla misura del 10% dello stipendio iniziale previsto per il grado rivestito.
(2) Ai traduttori simultanei ed interpreti che assistono alle sedute del Consiglio provinciale nonché alle sedute degli organi collegiali amministrativi e politici del Consiglio provinciale, spetta per l'effettivo svolgimento della propria attività, in aggiunta al normale trattamento economico, un compenso secondo le modalità e la misura stabilite dal Presidente del Consiglio provinciale sentito l'ufficio di Presidenza.