(1) Il conferimento di ogni nuovo incarico dirigenziale è soggetto ad un periodo di prova della durata di sei mesi. In caso di conferimento di un altro incarico dirigenziale per una struttura dirigenziale collocata sullo stesso livello il periodo di prova può essere ridotto o anche escluso d'intesa tra le parti.
(2) Durante il periodo di prova le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di pagamento di indennità. Il recesso dell'Amministra-zione deve essere adeguatamente motivato. Al personale spettano comunque le ferie ed il trattamento economico maturato. Per il personale dirigenziale nominato per chiamata dall'esterno il recesso dal contratto comporta la risoluzione del rapporto di lavoro. A tale personale spettano comunque le ferie ed il trattamento economico maturato.
(3) Compiuto il periodo di prova, l'incarico dirigenziale diviene definitivo per la durata dell'incarico, salva la risoluzione del contratto di incarico dirigenziale ai sensi della rispettiva disciplina.
(4) Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato. I periodi di assenza dal servizio, escluso quello per ferie, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova.
(5) Il presente articolo non si applica ai segretari particolari dei membri di Giunta ed ai direttori di dipartimento.