(1) Per il biennio 2005-2006 valgono le seguenti regole per la determinazione dell'indennità provinciale di cui all'articolo 17 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003:
- per l'anno 2005 gli aumenti degli stipendi tabellari previsti dal CCNL per il biennio economico 2004-2005 a partire dal 01/01/2005 e dal 01/02/2005 sono conguagliati con le stesse decorrenze mediante detrazione dall'indennità provinciale corrisposta nello stesso periodo;
- con decorrenza 01/01/2006 l'indennità provinciale annua lorda spetta come da allegato 1;
- con decorrenza 01/07/2006 l'indennità provinciale annua lorda spetta come da allegato 2;
- gli aumenti stipendiali come da tabelle del CCNL per l'anno 2006 sono erogati con le relative scadenze e detratti dall'indennità provinciale spettante per lo stesso periodo fino alla sottoscrizione definitiva del CCP.
Per gli aumenti previsti dalle precedenti lettere b) ed c) ed il conguaglio di cui alla precedente lettera d) si tiene conto della posizione stipendiale determinata ai sensi dei commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'art. 17 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003.
(2) L'importo annuo lordo di 943,13 euro di cui agli articoli 18 e 19 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003 è aumentato, con decorrenza 1° luglio 2005, dello 2,10% a 962,94 euro e, con decorrenza 1° luglio 2006, di un ulteriore 2,00% a 982,19 euro.
(3) L'Indennità provinciale di cui al precedente comma 1, lettera b) e c) e l'importo di cui al precedente comma 2 sono corrisposti per 10 mensilità per anno, esclusi i mesi di luglio ed agosto.