(1) Il passaggio del personale avviene nel rispetto del trattamento giuridico e dell'orario di lavoro settimanale, incluse le ore di lavoro prestate presso il comune, nonché del trattamento retributivo fisso e continuativo.
(2) Il personale viene inquadrato nei profili professionali della Provincia bidello/a oppure custode, corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte, oppure in profili equiparabili ed ascritti alle qualifiche funzionali di appartenenza.
(3) Il personale per il quale presso l'amministrazione provinciale non è previsto alcun profilo professionale uguale o equiparabile viene mantenuto ad esaurimento nel profilo di provenienza addetto alle pulizie qualificato, bidello manutentore, custode manutentore, conservando le relative mansioni.
(4) Le indennità di istituto collegate direttamente al profilo professionale in base all'attuale accordo di comparto per i dipendenti comunali continuano ad essere riconosciute, fino a quando il personale continua a svolgere tali mansioni Le indennità ad personam collegate con l'espletamento di determinate funzioni possono essere nuovamente riconosciute al personale esclusivamente nell'ambito dell'accordo di comparto per i dipendenti provinciali.
(5) I dipendenti vengono assegnati alla direzione competente per la rispettiva scuola, fermo restando, esigenze di servizio permettendolo, l'assegnazione all'attuale sede di servizio.
(6) I posti che si rendono liberi vengono soppressi nelle rispettive piante organiche dei comuni.