(1) Per l'anno 2003 l'indennità provinciale di cui all'articolo 17 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003 è rideterminata, tenuto conto degli aumenti degli stipendi tabellari previsti dal CCNL per l'anno 2003 e degli aumenti degli stipendi di livello previsti per il personale provinciale per l'anno 2003; l'indennità compete nella misura e con le rispettive decorrenze indicate nell'allegato 1, tenendo conto della posizione stipendiale determinata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 17 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003.
(2) Con decorrenza 1° gennaio 2004 rispettivamente 1° luglio 2004, l'indennità provinciale compete nella misura indicata nell'allegato 2, tenendo conto della posizione stipendiale determinata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 17 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003.
(3) Gli aumenti degli stipendi tabellari che saranno previsti dal nuovo CCNL per gli anni 2004 e 2005, sono conguagliati mediante detrazione dall'indennità provinciale corrisposta nello stesso periodo. Tale detrazione ha effetto fino all'entrata in vigore del nuovo CCP.
(4) Ai fini di cui al comma 3 si terrà conto degli aumenti degli stipendi di livello previsti per il personale provinciale per gli anni 2004 e 2005, compreso l'eventuale aumento a titolo di recupero di inflazione per l'anno 2004 e per l'anno 2005.
(5) L'importo mensile di 89,84 euro di cui agli articoli 18 e 19 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003 è aumentato, con decorrenza 1° luglio 2003 a 92,74 euro e con decorrenza 1° luglio 2004 a 94,31 euro. Tali importi seguono in misura proporzionale gli aumenti degli stipendi di livello del personale provinciale a decorrere dal 1° gennaio 2005.