(1) Allo specialista che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi – che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, il Comprensorio corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi 6 mesi e al 50 per cento per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi.
(2) In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili (emodialisi, chemioterapia, trattamento per infezione da HIV – AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica – attualmente indice di Karnosky -) secondo le indicazioni del Servizio di medicina legale, le assenze per ricovero ospedaliero o Day Hospital e per le citate terapie, debitamente certificate dai competenti comprensori, non sono computate nel periodo di conservazione dell’incarico, senza retribuzione, di cui al comma 1 e al comma 5 del presente articolo.
(3) Allo specialista ambulatoriale a tempo indeterminato spetta l’intero trattamento economico in caso di assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo
(4) Alla specialista che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, il Comprensorio mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. Per il periodo del primo anno di vita del bambino la specialista può chiedere la riduzione dell’orario di lavoro.
(5) Agli specialisti ambulatoriali si applicano le norme di cui all’articolo 33, comma 3 della legge n.104/92, in rapporto all’orario settimanale di attività.
(6) Il Comprensorio può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.