(1) Ai fini dell’esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuto al Sindacato firmatario del presente accordo il numero di ore di distacco sindacale assegnato alla Provincia di Bolzano dal Sindacato nazionale dei medici specialisti ambulatoriali in base alla normativa prevista dall’accordo collettivo nazionale.
(2) Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti è rilevato a livello provinciale sulla base dei medici a carico dei quali viene effettuata a cura del Comprensorio la trattenuta della quota sindacale di cui all’articolo 27.
(3) Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto ai soli sindacati di categoria dei medici ambulatoriali strutturati ed organizzati a livello provinciale, e firmatari del presente Accordo.
(4) Il distacco sindacale di cui al comma 1 è calcolato, per gli specialisti che ne usufruiscano, come attività di servizio ed ha piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo.
(5) Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo nonchè della commissione per la contrattazione e l’elaborazione dell’accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali o provinciali, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio. Qualora queste non coincidano con l’orario di servizio la partecipazione verrà retribuita come prolungamento d’orario. Quando dovute verranno pagate le spese d’accesso.
(6) Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dallo specialista interessato al Comprensorio presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.