Allegato ACRITERI GENERALI PER LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
A. Ambito d'applicazione
I presenti criteri generali disciplinano la stipulazione di convenzioni per la collaborazione di organizzazioni di volontariato – di seguito denominate organizzazioni – negli interventi di protezione civile della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche.
Può essere stipulata una convenzione con organizzazioni che sono in grado di collaborare nelle unità specializzate del Servizio protezione calamitá “Servizio sussistenza”, “Servizio sanitario” e ”Servizio salvataggio” e che possiedono i requisiti di cui al punto B.
I compiti delle suddette unità specializzate sono:
A.1. Il servizio sussistenza
fornisce vitto ed assistenza a persone bisognose di aiuto rimaste prive di abitazione;
approvvigiona le forze d'intervento;
converte in ricoveri d'emergenza infrastrutture esistenti come sedi di associazioni, scuole e simili;
Realizza tendopoli e containeropoli e li utilizza come ricoveri d'emergenza.
A.2. Il servizio sanitario
effettua il triage nella zona colpita da calamità;
presta il primo soccorso;
garantisce l'assistenza medica;
assiste le persone ferite e malate;
effettua il trasporto degli infermi.
A.3. Il servizio salvataggio
ricerca e soccorre in acqua persone e animali;
recupera persone, animali e cose in acqua;
in occasione di inondazioni effettua interventi di protezione civile;
con l'ausilio di mezzi di rilevamento e di cani da ricerca effettua la ricerca di persone disperse e sepolte,
estrae e soccorre persone sepolte.
B. Requisiti
Per la stipulazione di una convenzione un'organizzazione deve possedere i seguenti requisiti:
B.1. Iscrizione nella sezione d) del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11;
B.2. L'organizzazione deve:
-disporre di almeno 50 persone in grado di svolgere i compiti dell'unità specializzata;
-disporre di una sede idonea in almeno quattro dei nove distretti dei Corpi dei Vigili del fuoco dell'Alto Adige;
-disporre in ogni sede di un'unità tattica adeguata.
B.3. L'organizzazione deve presentare un numero soddisfacente di referenze a dimostrazione della competenza specifica.
C. Domanda per la stipulazione di una convenzione
L'organizzazione interessata all'assunzione di un compito all'interno di un'unità specializzata deve presentare all'Ufficio Protezione civile i seguenti documenti:
C.2. domanda, firmata dal legale rappresentante dell'organizzazione, con indicazione dell'unità specializzata con la quale si intende collaborare;
E.2. copia dello statuto dell'organizzazione;
C.3. dichiarazione sulla dotazione e la qualificazione del personale volontario ed eventualmente di quello dipendente o autonomo utilizzato dall'organizzazione;
C.4. dichiarazione sulla collocazione delle sedi delle unità tattiche con indicazione del numero di volontari e della rispettiva dotazione;
C.5. relazione sui principali interventi effettuati i nell'ambito dell'unità specializzata nel corso degli ultimi tre anni;
E.3. dichiarazione che l'organizzazione è disposta a sottostare al controllo dell'Ufficio Protezione civile e al coordinamento da parte delle autorità del Servizio per la protezione civile di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 per quanto riguarda l'ambito dell'unità specializzata.
D. Stipulazione di una convenzione
La Giunta provinciale o la Ripartizione Protezione antincendi e civile possono, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, stipulare convenzioni con organizzazioni che possiedono i requisiti di cui al punto B.
Le organizzazioni che hanno sottoscritto una convenzione per la collaborazione in una delle unità specializzate del Servizio protezione calamitá vengono denominate organizzazioni di volontariato per la protezione civile.
E. Disposizioni finali
I presenti criteri entrano in vigore il giorno della loro approvazione da parte della Giunta provinciale.