1. Per ottenere il riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002 e l'attribuzione del codice alfanumerico le imprese di condizionamento degli oli extravergine e vergine di oliva con origine designata aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano devono presentare domanda alla Ripartizione provinciale agricoltura su modulo predisposto dal competente ufficio provinciale frutti- viticoltura.
2. Le imprese di condizionamento degli oli extravergine e vergine di oliva aventi i requisiti richiesti dal regolamento (CE) n. 1019/2002 sono riconosciute con decreto del direttore della Ripartizione provinciale agricoltura nel quale viene assegnato un codice di identificazione alfanumerico composto dalla sigla della provincia di Bolzano (BZ) seguita da 2 cifre che indicano l'ordine di riconoscimento.
3. La revoca è disposta con decreto del direttore della Ripartizione provinciale agricoltura qualora vengono compiute ripetute o grassi infrazioni alle disposizioni in materia o vengono a mancare i requisiti per il rilascio del riconoscimento.