1bAi sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, l'ufficio competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione in ordine al 6 % delle domande di contributo accolte. Di norma l'ufficio competente provvede ad effettuare i controlli a campione.
2. Nel caso che il previsto 6 % non raggiunga l'unità, il controllo sarà effettuato ad almeno una scuola riconosciuta.
3. L'individuazione dei contributi da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio. Il relativo controllo avviene entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.
4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore di ripartizione o suo delegato, da un direttore d'ufficio e da un funzionario della ripartizione che svolge le funzioni di segretario.
5. Il controllo a campione avviene su:
a) la veridicità della dichiarazione presentata dal richiedente;
b) l'effettiva realizzazione delle attività scolastiche e didattiche relative al contributo e se le relative spese, con riferimento alle spese ammissibili, sono state effettuate per intero;
c) l'esistenza della documentazione di spesa, riguardante la differenza tra il contributo concesso e le spese ammissibili, non esaminata, se per la liquidazione dei contributi il richiedente si è limitato a presentare la documentazione di spesa fino all'ammontare del contributo concesso;
6. Fatto salvo quanto previsto nei capoversi precedenti del presente articolo, il direttore dell'ufficio potrà disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.